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STATUTO dell' ASSOCIAZIONE A.I.E.C.I
Art. 1 -Denominazione e sede
È costituita l'Associazione denominata " A.I.E.C.I. – Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani" con sede provvisoria presso il Dipartimento di Anatomia, Biochimica e Fisiologia Veterinaria dell’Università di Pisa in Via delle Piagge, 2 – PISA.
L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro.
Art. 2 – Scopo.
L'Associazione " A.I.E.C.I. – Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani " ha per oggetto:
-assistere e agevolare i Soci nell’esercizio della professione di Istruttore Cinofilo e di Educatore Cinofilo, nei loro diversi ambiti e competenze secondo quanto specificato dai Regolamenti che l’Associazione adotterà
-promuovere e diffondere la cultura cinofila all’interno della società attraverso ogni azione e strumento atto al perseguimento di tale scopo;
-promuovere la condivisione delle conoscenze nel campo dell’educazione e istruzione cinofila;
-promuovere l’aggregazione tra i Soci e le altre realtà legate alla cinofilia in ambito nazionale e internazionale;
-favorire una cultura di eccellenza di settore anche al fine di creare costante innovazione;
-promuovere la professionalizzazione dell’educazione e istruzione cinofila;
-promuovere ogni forma di studio e ricerca nell’ambito della cinofilia, della zooantropologia, dell’etologia, della cinotecnica.
Al riguardo, potrà fornire ogni connesso servizio ad Enti pubblici e privati che intendano realizzare e gestire iniziative nel settore cinofilo, formative e ricreative.
Art. 3 - Attività
Per quanto precede e non in senso limitativo, la A.I.E.C.I. potrà svolgere le seguenti attività:
-Ideare, progettare e promuovere iniziative per diffondere la cultura cinofila nei diversi ambiti possibili;
-Ideare, progettare e promuovere attività o iniziative in ambito sociale e socio-assistenziale;
-Promuovere attività quali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri divulgativi ecc.;
-Realizzare studi, promuovere ricerche e attività scientifiche inerenti i diversi ambiti legati alla cinofilia, in collaborazione con Enti e Istituzioni pubbliche o private nazionali e internazionali quali Università, Centri di Ricerca, ecc.;
-Promuovere attività di formazione permanente in particolare per i propri associati: corsi di aggiornamento teorico/pratici per
educatori, istruttori delle varie discipline cinofile e cinosportive, corsi di perfezionamento;
-Realizzare attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
-Promuovere e gestire attività di formazione e divulgazione avvalendosi anche di supporti informatici e tecnologici;
-Promuovere e gestire attività di promozione dell’Associazione stessa e dei Soci;
-Svolgere attività di servizio tecnico ed amministrativo in riferimento all’oggetto sociale.
L’ Associazione, inoltre, potrà svolgere ogni attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.
L’ Associazione, nel pieno rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione delle proprie finalità e potrà avvalersi di contributi e provvidenze ai sensi delle leggi in vigore e di quelle che venissero in seguito emanate. Per la sola indicazione esemplificativa:
a)
Potrà assumere interessi e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società e altri
enti economici e non, comprese le associazioni riconosciute e non, soprattutto se si reputerà conveniente e in accordo
con quanto disposto per l’ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
b)
L’Associazione può effettuare la raccolta di prestiti dai soli Soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalle leggi e dai regolamentio in materia. Le modalità di svolgimento
di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’ Assemblea dei Soci.
E’ tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.
Art.4 – Soci
L' Associazione " A.I.E.C.I. – Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani " è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:
-
diploma o attestato di partecipazione del Master di Primo Livello in Istruzione Cinofila dell’Università di Pisa;
-
titoli equivalenti oppure comprovata esperienza oppure adeguata formazione in qualità di istruttore e/o educatore cinofilo.
Soddisfatti i requisiti sopra descritti, possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi, maggiorenni, che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo (ad eccezione dei soci onorari, come di seguito specificato). Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetto a rivalutazione.
I Soci possono essere:
a) soci fondatori: persone o enti che hanno dato origine alla costituzione dell’Associazione;
b) soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; sono soci ordinari di diritto tutti i Diplomati del Master di I Livello in Istruzione Cinofila dell’Università di Pisa e coloro che ottengano l’Attestato di Partecipazione al Master di
I Livello in Istruzione Cinofila dell’Università di Pisa;
c)
soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell' Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Sono altresì soci onorari di diritto i docenti del Master di I Livello in Istruzione Cinofila dell’Università di Pisa.
I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione ed essere eletti negli organi direttivi.
I Soci si impegnano a:
-partecipare alle attività culturali, formative e ricreative promosse dall'Associazione;
-partecipare alle assemblee e alle riunioni indette dal Consiglio;
-serbare all'interno dei locali e nelle varie manifestazioni il contegno più corretto sotto ogni rapporto.
I Soci perderanno tale qualifica per decesso, dimissioni, morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio, la
indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, e il codice deontologico, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell' Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed
applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione, espulsione della Associazione.
I soci richiamati, diffidati, sospesi o espulsi possono ricorrere contro il provvedimento, entro trenta giorni e per iscritto, al
Collegio dei probiviri
Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione. Il diritto di
voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 5. Ammissione dei Soci.
-L’Ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, previo parere favorevole della Commissione Tecnica, eletta dall’Assemblea dei soci.
- L’Ammissione a socio ordinario di diritto è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di domanda scritta dell’interessato.
-L’Ammissione a socio onorario di diritto è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 6. – Risorse economiche
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- quote sociali;
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che
ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7. – Anno finanziario
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il giorno 30 del mese
di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere
consultato da ogni associato.
Art. 8 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
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l’Assemblea dei soci;
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il Consiglio direttivo;
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il Presidente;
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il Collegio dei Probiviri;
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la Commissione Tecnica
Art. 9 - Assemblea dei Soci
L’ Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei
quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria - per l'approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo - ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati.
La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo e dal Presidente mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata diretta a ciascun socio dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In prima convocazione l’ Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
L’Assemblea ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
elegge il Consiglio Direttivo;
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elegge la Commissione tecnica
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elegge il Collegio dei Probiviri;
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approva il bilancio preventivo e consuntivo;
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approva i regolamenti interni e il codice deontologico
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delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale, che verrà conservato agli atti e di esso
sarà data lettura prima dell’inizio della successiva adunanza.
Ogni socio ha diritto ad un voto e sono ammesse deleghe, da rilasciarsi solo ad altri soci e non più di una, ovvero ogni socio non può essere latore di più di una deleghe.
Le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale, o a scrutinio segreto quando ne facciano domanda almeno la metà dei soci presenti.
Nel caso in cui la votazione riguardi persone essa avverrà sempre a scrutinio segreto.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, è composto da 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 consiglieri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci, con possibilità di rinnovo.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato da:
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il Presidente;
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da almeno il 30% dei soci, su richiesta motivata;
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da almeno 3 consiglieri
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente e sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri e per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale. I verbali sono redatti dal consultabili da qualunque socio lo richieda.
Segretario e controfirmati dal Presidente e cos.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare, stimolare e promuovere tutte le forze che intendono fare capo all'Associazione e promuovere eventuali modifiche
dello statuto per una migliore funzionalità ed agibilità dell'Associazione.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni qualvolta viene riscontrata la necessità da parte del Presidente o da parte della maggioranza dei Consiglieri.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea e compila il Regolamento per il finanziamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
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predisporre gli atti ed i regolamenti da sottoporre all’Assemblea
-
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
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elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno
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elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle
entrate relative all’esercizio annuale successivo
Art. 11 - Il Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali
e procedere agli incassi e al pagamento delle spese.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Il Presidente promuove l'attività dell'Associazione ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.
Il Presidente può delegare per attività soggette ad autorizzazioni persone anche non soci ai soli fini dell'intestazione delle autorizzazioni necessarie e delle pratiche amministrative relative.
Il Vicepresidente coaudiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci eletti dall’Assemblea e dura in carica tre anni.
Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo
Decide insindacabilmente, unitamente al Presidente e ad un membro del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla presentazione dei ricorsi sulle decisioni di richiamo, diffida o espulsione e sul diniego di ammissione delle domande di associazione nonché sulle controversie tra i soci ed i reclami da essi presentati
Art. 13 - Commissione Tecnica
La Commissione Tecnica è composta da 5 soci, eletti in seno all’Assemblea ordinaria annuale. La Commissione tecnica dura in carica tre anni e il titolo di
Commissario tecnico è rinnovabile.
La commissione tecnica, esprime parere favorevole o contrario all’ammissione dei soci ordinari in base ai parametri che essa stessa adotterà, in ottemperanza
anche a quanto previsto dallo Statuto.
Il parere della Commissione Tecnica, la quale si riunisce almeno due volte all’anno (qualora si renda necessario), alla presenza di tutti e 5 i componenti, viene espresso a maggioranza semplice.
La carica di Commissario Tecnico è incompatibile con la carica di Consigliere.
Art. 14. – Gratuità delle cariche elettive
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione, autorizzate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, regolarmente documentate
Art. 15 – Durata
La durata dell'Associazione è finalizzata al raggiungimento degli scopi per la quale è stata costituita.
Art. 7 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea. In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di cessazione per qualsiasi causa il
patrimonio residuo sarà devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 8 - Controversie e reclami
Ogni controversia o reclamo deve essere presentato direttamente al Consiglio dei Probiviri il quale prende i provvedimenti a suo insindacabile giudizio.
Per quanto non espressamente previsto dalle norme di questo statuto, si applicano le norme di legge in materia di Associazioni di volontariato senza scopo di lucro.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 1. In deroga all’ art. 4 del presente statuto, sino alla data di chiusura del 1° Master in Istruzione Cinofila della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Pisa (anno 2006/7) ed in attesa del conseguimento dei relativi titoli (e comunque entro il mese di febbraio 2009) che confermeranno l’iscrizione, i frequentatori del medesimo possono essere iscritti all’AAEICI con le stesse modalità previste per i soci ordinari di diritto.
Art.2. In deroga all’art. 4 del Presente Statuto non potranno essere ammesse nell’Associazione persone che abbiano riportato condanne definitive per
maltrattamento o abbandono di animali.
Tali condanne comportano altresì l’immediata espulsione dall’Associazione per i soci che le abbiano riportate.
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